trit_Codex_Canonici_Iuris864_24
§ 2. Chi assume il governo della parrocchia a norma del can. 516, § 1, avverta immediatamente l’Ordinario del luogo che la parrocchia è vacante.
§ 2. Chi assume il governo della parrocchia a norma del can. 516, § 1, avverta immediatamente l’Ordinario del luogo che la parrocchia è vacante.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019