trit_Codex_Canonici_Iuris863_60

Can. 541 – § 1. Quando la parrocchia diviene vacante e quando il parroco è impedito nell’esercizio della funzione pastorale, prima della costituzione dell’amministratore parrocchiale, assuma interinalmente il governo della parrocchia il vicario parrocchiale; se essi sono più d’uno, il più anziano per nomina; se poi mancano i vicari, lo assuma il parroco che è indicato dal diritto particolare.

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