trit_Codex_Canonici_Iuris858_55

§ 3. Compiuti i settantacinque anni, il parroco è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Vescovo diocesano, il quale, considerata ogni circostanza di persona e di luogo, decida se accettarla o differirla; il Vescovo diocesano deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e all’abitazione del rinunciante, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

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