§ 2. Il parroco membro di un istituto religioso o incardinato in una società di vita apostolica, viene rimosso a norma del can. 682, § 2.
odi servum pecus et arceo
§ 2. Il parroco membro di un istituto religioso o incardinato in una società di vita apostolica, viene rimosso a norma del can. 682, § 2.