trit_Codex_Canonici_Iuris844_59

Can. 533 – § 1. Il parroco è tenuto all’obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l’Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di un’abitazione comune a più sacerdoti, purché si possa provvedere in modo opportuno e adeguato all’adempimento degli incarichi parrocchiali.

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