trit_Codex_Canonici_Iuris822_32
§ 2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris822
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