Can. 509 – § 1. Spetta al Vescovo diocesano udito il capitolo, ma non all’Amministratore diocesano, conferire tutti e singoli i cononicati, sia nella chiesa cattedrale sia nella chiesa collegiale, revocato ogni previlegio contrario; spetta ancora al Vescovo confermare colui che è eletto dal capitolo stesso per presiederlo.

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