trit_Codex_Canonici_Iuris805_60
Can. 508 – § 1. Il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, ha in forza dell’ufficio la facoltà ordinaria che però non è delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sentetiae non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi.