trit_Codex_Canonici_Iuris801_76

Can. 506 – § 1. Gli statuti del capitolo, salve sempre le leggi di fondazione, determinino la stessa costituzione del capitolo e il numero dei canonici; definiscano i compiti del capitolo e dei singoli canonici in ordine alla celebrazione del culto divino e all’esercizio del ministero; regolino le riunioni in cui vengono trattate le questioni riguardanti il capitolo e, salve le disposizioni del diritto universale, determinino le condizioni richieste per la validità e la liceità degli atti.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris801_52

Potrebbero interessarti anche...