trit_Codex_Canonici_Iuris79_47

Can. 65 – § 1. Salve le disposizioni dei §§ 2 e 3, nessuno richieda a un altro Ordinario una grazia negata dal proprio Ordinario, se non fatta menzione del diniego; fatta però menzione, l’Ordinario non conceda la grazia, senza aver avuto i motivi del diniego dell’Ordinario precedente.

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