trit_Codex_Canonici_Iuris780_35 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 494 – § 1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto in economia e distinto per onestà.