trit_Codex_Canonici_Iuris766_32
§ 2. E’ diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris766
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