trit_Codex_Canonici_Iuris765_39
Can. 487 – § 1. L’archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente del Moderatore della curia e del cancelliere.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris765
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