trit_Codex_Canonici_Iuris756_57
§ 3. Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale, nell’ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l’esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona del Vescovo diocesano.