trit_Codex_Canonici_Iuris755_77

§ 2. Al Vicario episcopale compete, per il diritto stesso, la medesima potestà di cui al § 1, però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito, fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale del Vescovo.

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