trit_Codex_Canonici_Iuris74_27
Can. 62 – Il rescritto in cui non viene assegnato alcun esecutore, ha effetto dal momento in cui è firmata la lettera; gli altri, dal momento dell’esecuzione.
Can. 62 – Il rescritto in cui non viene assegnato alcun esecutore, ha effetto dal momento in cui è firmata la lettera; gli altri, dal momento dell’esecuzione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019