trit_Codex_Canonici_Iuris746_54

Can. 474 – Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dall’Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla loro validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.

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