trit_Codex_Canonici_Iuris743_65

§ 2. Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare l’attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali; dove risulta conveniente, può essere nominato il Moderatore di curia, che è opportuno sia un sacerdote e al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi come pure curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato.

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