trit_Codex_Canonici_Iuris724_33
Can. 454 – § 1. Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale per il diritto stesso il voto deliberativo compete ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori.
Visitatori: 21
Tag: Codex_Canonici_Iuris724
Potrebbero interessarti anche...