trit_Codex_Canonici_Iuris720_60

Can. 451 – Ogni Conferenza Episcopale elabori i propri statuti che devono essere riveduti dalla Sede Apostolica; in essi, fra l’altro, vengano regolate le riunioni plenarie della Conferenza, si provveda alla costituzione del consiglio permanete, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano più efficacemente al conseguimento delle sue finalità.

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