trit_Codex_Canonici_Iuris716_21
Can. 449 – § 1. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali.
Can. 449 – § 1. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019