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trit_Codex_Canonici_Iuris70_39

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 59 – § 1. Per rescritto s’intende l’atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris70
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