trit_Codex_Canonici_Iuris703_18
Can. 432 – § 1. Nella provincia ecclesiastica hanno autorità, a norma del diritto, il concilio provinciale e il Metropolita.
Can. 432 – § 1. Nella provincia ecclesiastica hanno autorità, a norma del diritto, il concilio provinciale e il Metropolita.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019