trit_Codex_Canonici_Iuris691_18
Can. 423 – § 1. Si nomini un solo Amministratore diocesano, riprovata qualsiasi consuetudine contraria; altrimenti l’elezione è nulla.
Can. 423 – § 1. Si nomini un solo Amministratore diocesano, riprovata qualsiasi consuetudine contraria; altrimenti l’elezione è nulla.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019