trit_Codex_Canonici_Iuris688_45
Can. 421 – § 1. Entro otto giorni dal momento in cui si è ricevuta notizia che la sede episcopale è vacante, il collegio dei consultori, fermo restando il disposto del can. 502, § 3, deve eleggere l’Amministratore diocesano con il compito di reggere interinalmente la diocesi.
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