trit_Codex_Canonici_Iuris678_25
Can. 411 – Al Vescovo coadiutore e all’ausiliare, per quanto riguarda la rinuncia all’ufficio, si applicano le disposizioni dei cann. 401 e 402, § 2.
Can. 411 – Al Vescovo coadiutore e all’ausiliare, per quanto riguarda la rinuncia all’ufficio, si applicano le disposizioni dei cann. 401 e 402, § 2.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019