trit_Codex_Canonici_Iuris674_25
§ 2. Il Vescovo diocesano non affidi abitualmente ad un altro i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore o l’ausiliare possono esercitare.
§ 2. Il Vescovo diocesano non affidi abitualmente ad un altro i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore o l’ausiliare possono esercitare.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019