trit_Codex_Canonici_Iuris669_54
§ 2. A meno che nella lettera apostolica non si provveda diversamente e fermo restando il disposto del § 1, il Vescovo diocesano costituisca l’ausiliare o gli ausiliari Vicari generali o almeno Vicari episcopali, dipendenti solo dalla sua autorità oppure da quella del Vescovo coadiutore o del Vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2.