trit_Codex_Canonici_Iuris668_45
Can. 406 – § 1. Il Vescovo coadiutore, come il Vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2, sia costituito dal Vescovo diocesano Vicario generale; inoltre il Vescovo diocesano affidi a lui a preferenza di altri tutto ciò che richiede, a norma del diritto, un mandato speciale.
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