trit_Codex_Canonici_Iuris65_55
Can. 57 – § 1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell’interessato viene legittimamente proposta una petizione o un ricorso per ottenere il decreto, l’autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione della petizione o del ricorso, a meno che la legge non disponga un termine diverso.