trit_Codex_Canonici_Iuris658_48
Can. 402 – § 1. Il Vescovo, la cui rinuncia all’ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di vescovo emerito della sua diocesi e, se lo desidera, può conservare l’abitazione nella stessa diocesi, a meno che in casi determinati, per speciali circostanze, la Sede Apostolica non provveda diversamente.