trit_Codex_Canonici_Iuris643_60

§ 2. Tranne che a motivo della visita ad Limina, dei Concili, del sinodo dei Vescovi, della Conferenza Episcopale, a cui debba partecipare, oppure di un altro ufficio legittimamente affidatogli, può rimanere assente dalla diocesi per giusta causa non più di un mese, sia continuo sia interrotto, purché rimanga assicurato che per la sua assenza la diocesi non risenta alcun danno.

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