trit_Codex_Canonici_Iuris642_23
Can. 395 – § 1. Il Vescovo diocesano, anche se ha il coadiutore o l’ausiliare, è tenuto alla legge della residenza personale in diocesi.
Can. 395 – § 1. Il Vescovo diocesano, anche se ha il coadiutore o l’ausiliare, è tenuto alla legge della residenza personale in diocesi.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019