trit_Codex_Canonici_Iuris624_78
Can. 384 – Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare come aiutanti e consiglieri, difenda e curi i loro diritti in modo che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e in modo che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale; così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all’assistenza sociale, a norma del diritto.