trit_Codex_Canonici_Iuris617_46

§ 2. Se non è legittimamente impedito, colui che è promosso all’ufficio di Vescovo diocesano deve prendere possesso canonico della sua diocesi entro quattro mesi dalla ricezione della lettera apostolica, se non è già stato consacrato Vescovo; entro due mesi dalla ricezione, se è già consacrato.

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