trit_Codex_Canonici_Iuris610_37
§ 4. Se non è stato legittimamente disposto in modo diverso, il Vescovo diocesano che ritenga si debba dare un ausiliare alla sua diocesi, proponga alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri idonei a tale ufficio.
Visitatori: 19
Tag: Codex_Canonici_Iuris610
Potrebbero interessarti anche...