trit_Codex_Canonici_Iuris5_43

Can. 11 – Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris5_29

Potrebbero interessarti anche...