trit_Codex_Canonici_Iuris584_70

Can. 357 – § 1 I Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una Chiesa nell’Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che riguarda l’amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle Chiese.

Potrebbero interessarti anche...