trit_Codex_Canonici_Iuris57_30
Can. 50 – Prima di fare un decreto singolare, l’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere legge.
Can. 50 – Prima di fare un decreto singolare, l’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere legge.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019