trit_Codex_Canonici_Iuris57_30

Can. 50 – Prima di fare un decreto singolare, l’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere legge.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris57_22

Potrebbero interessarti anche...