trit_Codex_Canonici_Iuris55_48

Can. 48 – Per decreto singolare s’intende un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante il quale secondo le norme del diritto è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno.

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