trit_Codex_Canonici_Iuris53_25
Can. 46 – L’atto amministrativo non cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
Can. 46 – L’atto amministrativo non cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019