trit_Codex_Canonici_Iuris52_22
Can. 45 – E’ lecito all’esecutore, se ha errato in qualche modo nell’esecuzione dell’atto amministrativo, mandarlo di nuovo ad esecuzione.
Can. 45 – E’ lecito all’esecutore, se ha errato in qualche modo nell’esecuzione dell’atto amministrativo, mandarlo di nuovo ad esecuzione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019