trit_Codex_Canonici_Iuris529_48
Can. 327 – I fedeli laici tengano in grande considerazione le associazioni costituite per fini spirituali di cui al can. 298, specialmente quelle che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono intensamente un rapporto più intimo fra fede e vita.