trit_Codex_Canonici_Iuris51_29
Can. 44 – L’atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell’ufficio dell’esecutore, a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona.
Can. 44 – L’atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell’ufficio dell’esecutore, a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019