trit_Codex_Canonici_Iuris511_70

§ 2. La norma stabilita al § 1 vale anche per le associazioni erette da membri di istituti religiosi in forza di un privilegio apostolico, al di fuori delle proprie chiese o delle proprie case; nelle associazioni poi erette da membri di istituti religiosi presso la propria chiesa o presso la propria casa, la nomina o la conferma del moderatore e del cappellano spetta al superiore dell’istituto , a norma degli statuti.

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