trit_Codex_Canonici_Iuris510_64
Can. 317 – § 1. Se non si prevede altro negli statuti, spetta all’autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1, confermare il moderatore dell’associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o l’assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli officiali maggiori dell’associazione.