trit_Codex_Canonici_Iuris50_60

Can. 43 – L’esecutore dell’atto amministrativo può farsi sostituire da un altro a suo prudente arbitrio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o non sia stata scelta l’abilità specifica della persona, o non sia stata prestabilita la persona del sostituto; in questi casi però è lecito all’esecutore affidare ad un altro gli atti preparatori.

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