trit_Codex_Canonici_Iuris494_66

Can. 304 – § 1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell’associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modalità d’azione tenendo presente la necessità o l’utilità relativa al tempo e al luogo.

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