trit_Codex_Canonici_Iuris477_68

Can. 292 – Il chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il disposto del can. 291; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del can. 976; con ciò egli è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris477_47

Potrebbero interessarti anche...