trit_Codex_Canonici_Iuris475_99

Can. 290 – La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico perde lo stato clericale:1° Per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l’invalidità della sacra ordinazione;2° mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente;3° per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime.Can. 291 – Oltre ai casi di cui al can. 290, n.1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall’obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice.

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